COSA HO CAPITO FINORA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE CHE SEPARA LE CARRIERE DEI MAGISTRATI
- giuseppe melis

- 8 ore fa
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Questo non è un articolo che suggerisce come votare. È un tentativo di chiarire che cosa viene effettivamente modificato nella Costituzione e quali effetti realistici ci si può attendere, affinché ciascuno possa decidere in modo consapevole.

Tra qualche settimana i cittadini della Repubblica italiana saranno chiamati alle urne per confermare o meno la modifica degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione. Si tratta di una riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ma che, come si evince dal numero degli articoli coinvolti, è assai complessa e molto tecnica.
Finora ho evitato di intervenire pubblicamente su questo tema, non per disinteresse, ma per una ragione opposta: la convinzione che, quando si tocca la Costituzione, sia necessario capire bene che cosa cambia davvero e soprattutto a beneficio di chi e con quali conseguenze per i diversi interessati, a partire dai cittadini. Il rischio, altrimenti, è che questi ultimi siano chiamati a esprimersi su una materia che appare lontana dalla loro esperienza concreta, e che ascoltando dibattiti e prese di posizioni, non di rado è percepita come qualcosa che riguarda esclusivamente i rapporti interni tra magistratura e politica.
Vale allora la pena partire da un dato di fatto: per quello che ho capito finora, la riforma interviene sull’assetto istituzionale della magistratura, non sull’organizzazione quotidiana della giustizia. Modifica il quadro delle carriere e dell’autogoverno, non il funzionamento dei tribunali.
Che cosa cambia, concretamente, nel testo della Costituzione
Per evitare letture ideologiche o semplificate, è utile guardare direttamente al testo della Costituzione, confrontando i commi oggi vigenti con quelli modificati dal Parlamento. La tabella che segue riporta le parti effettivamente modificate o aggiunte, così come risultano dal testo della legge costituzionale approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Articolo Costituzione | Testo vigente | Testo modificato (G.U. 30-10-2025 n. 253) | Spiegazione |
Art. 87, comma 10 | (non esisteva “giudicante e …”) | All’articolo 87, decimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». | Aggiunge che il Presidente della Repubblica presiede entrambi i Consigli (giudicante e requirente), anziché uno solo. |
Art. 102, comma 1 | La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari … | … la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. | Inserisce nel primo comma l’esplicita disciplina delle distinte carriere (giudicanti/requirenti). |
Art. 104 | Questo articolo (intero) prevedeva un CSM unico con componenti eletti dai magistrati. | L’articolo 104 è sostituito dal seguente: “La magistratura costituisce un ordine autonomo … è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ciascun Consiglio …” (seguito da ulteriori commi di composizione e durata dell’incarico). | Sostituisce integralmente l’art. 104, passando da magistratura unica e CSM unico a due carriere e due Consigli distinti. |
Art. 105 | L’art. 105 prevedeva che il CSM provveda … alle assunzioni, trasferimenti, promozioni e sanzioni disciplinari … nei confronti dei magistrati. | L’art. 105 è sostituito dal seguente: “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni … e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti è attribuita all’Alta Corte disciplinare.” (segue disciplina di composizione dell’Alta Corte). | Sostituisce integralmente l’art. 105 e trasferisce la funzione disciplinare dall’organo di autogoverno al nuovo organo costituzionale Alta Corte disciplinare. |
Art. 106, comma 3 | (Nel testo vigente) “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati … professori ordinari …” | La modifica inserisce: “… su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione … magistrati appartenenti alla magistratura requirente …” | Adegua il comma 3 alla distinzione delle carriere, consentendo anche a magistrati requirenti di essere designati nelle condizioni previste. |
Art. 107, comma 1 | (Testo vigente) “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati … né sospesi … se non … decisione del Consiglio superiore della magistratura …” | (Testo modificato) “I magistrati sono inamovibili … se non … decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura …” | Modifica il riferimento da “Consiglio superiore” (singolare) a “rispettivo Consiglio” (per carriera), adattandolo all’assetto dei due Consigli. |
Art. 110, comma 1 | (Testo vigente) “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura…” | (Testo modificato) “Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento …” | Aggiorna il riferimento per includere entrambi i Consigli nella disciplina dell’organizzazione dei servizi. |
Al di là delle formule giuridiche, dal confronto emerge con chiarezza che il fulcro della riforma riguarda l’organizzazione delle carriere e degli organi di autogoverno della magistratura, non la gestione quotidiana dei procedimenti giudiziari.
Un nuovo assetto istituzionale, non una nuova giustizia
Nel sistema attuale, giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e condividono un unico organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma introduce invece due carriere distinte, due CSM separati e un nuovo organo – l’Alta Corte disciplinare – cui viene affidata la funzione di giudicare i comportamenti dei magistrati.
L’indipendenza della magistratura rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo resta formalmente intatta, ma cambia il modo in cui l’autonomia viene organizzata e governata. Si tratta dunque di un intervento che ridefinisce gli equilibri interni dell’ordinamento giudiziario, non di una riforma che incide direttamente sull’erogazione del servizio giustizia.
Imparzialità del giudice: tra garanzia giuridica e percezione pubblica
Uno dei temi più evocati nel dibattito è quello dell’imparzialità del giudice. Qui è necessaria una precisazione preliminare, spesso assente nel confronto pubblico. Oggi il giudice è già imparziale per legge. L’imparzialità non è un auspicio, ma un dovere giuridico, presidiato da istituti come l’astensione, la ricusazione, le incompatibilità e il controllo attraverso le impugnazioni.
Nessuna riforma costituzionale può “rendere imparziale” un giudice che non lo sia nei comportamenti concreti, così come nessuna architettura istituzionale può garantire l’imparzialità in senso assoluto. Se così non fosse, il problema non sarebbe l’assetto delle carriere, ma l’incapacità dell’ordinamento di far rispettare le proprie stesse regole.
La separazione delle carriere non introduce quindi una nuova garanzia sostanziale di imparzialità. Incide piuttosto sulla sua percezione: agli occhi del cittadino, la distanza tra chi accusa e chi giudica risulta più visibile e più netta. Questo può rafforzare la fiducia nel processo, ma va riconosciuto per ciò che è: un beneficio simbolico e comunicativo, non una trasformazione automatica del modo in cui le decisioni vengono assunte.
I benefici per i cittadini: cosa promette la riforma e cosa no
Il punto centrale, tuttavia, riguarda i benefici concreti per i cittadini. Se si guarda ai problemi che più pesano sull’esperienza quotidiana della giustizia – tempi lunghissimi dei processi, imprevedibilità degli esiti, costi economici e psicologici – emerge uno scarto evidente.
La riforma non interviene su nessuno dei fattori che oggi determinano i ritardi strutturali del sistema giudiziario: non aumenta il numero di magistrati o del personale amministrativo, non semplifica i riti, non riorganizza gli uffici, non riduce il carico di cause, non incide sulla complessità delle procedure.
In altre parole, non c’è un nesso diretto e dimostrabile tra la separazione delle carriere e una maggiore velocità dei processi. I benefici invocati sono indiretti, di lungo periodo e in parte ipotetici: una maggiore chiarezza dei ruoli, una possibile riduzione delle tensioni interne, una fiducia più elevata nel giudizio. Tutti elementi rilevanti sul piano istituzionale, ma lontani dall’esperienza concreta di chi attende una sentenza civile o penale per anni.
Una riforma tra istituzioni e percezione democratica
È qui che si apre una questione più ampia, di natura politica e democratica. Il rischio è che, al di là delle dichiarazioni di principio, come precisato in precedenza, il referendum venga percepito, anche per responsabilità degli stessi attori in campo, come una regolazione dei rapporti tra élite – quella politica e quella della magistratura – più che come una risposta ai bisogni fondamentali dei cittadini.
Quando il linguaggio della riforma resta confinato agli addetti ai lavori e i benefici non sono chiaramente riconducibili alla vita quotidiana delle persone, cresce la distanza tra istituzioni ed elettori. È una dinamica che l’Italia conosce da tempo e che contribuisce a indebolire la partecipazione democratica.
Ora, votare consapevolmente in un referendum costituzionale non significa aderire a una tifoseria, anche se questo sembra l’aspetto che oggi prevale, ma comprendere la portata reale delle scelte proposte. Solo su questa base i cittadini possono decidere se la riforma risponde, oppure no, ai problemi che sentono come più urgenti e se valga la pena premiare chi propone le modifiche o chi invece pensa che queste siano solo un modo per evitare di affrontare questioni ben più gravi e di portata più ampia.




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