Quando la memoria dei luoghi diventa vincolo: la toponomastica, la Repubblica e il caso di Bonorva.
- giuseppe melis

- 2 giorni fa
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L‘antefatto e il problema
Bonorva, piccolo centro del Logudoro in Sardegna, è diventata negli ultimi anni l’emblema di una questione che va ben oltre il perimetro di una singola strada: la via “Regina Margherita” non può essere rinominata, almeno secondo l’interpretazione sostenuta dalla Soprintendenza ai beni culturali di Sassari e confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in una sentenza del 2025, perché – nella narrazione di quella amministrazione – cancellare quel nome equivarrebbe a eliminare una “testimonianza” di un certo ordine simbolico e storico.
Alla base della vicenda c’è la deliberazione unanime del Consiglio comunale di Bonorva, datata 2019, con cui l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Massimo D’Agostino intendeva onorare la memoria di Virgilio Tetti, illustre cittadino locale, mediante la modifica dell’intitolazione di una via centrale. La proposta è stata prima respinta dalla Soprintendenza con parere negativo e poi, nei diversi passaggi procedurali che hanno attraversato diversi anni, confermata dal giudice amministrativo che ha ritenuto legittima la posizione dell’amministrazione statale.
È significativo che già in passato questa vicenda aveva acceso dibattiti: una nota del 2019 sottolineava come, nel caso di Bonorva, il “Regio Decreto del 1923” fosse evocato come un vincolo imprescindibile che impedirebbe da sé la rimozione dei riferimenti sabaudi dalla toponomastica cittadina, e come la motivazione del soprintendente abbia destato “perplessità e tanta irritazione” non solo nell’amministrazione comunale ma anche tra i cittadini.
Dal quadro giornalistico emergono chiaramente tre elementi che strutturano il contesto in cui il dibattito si è sviluppato: da un lato, la volontà di una comunità di rendere omaggio a un proprio concittadino attraverso un atto deliberato e formale dell’organo rappresentativo locale; dall’altro, l’insistenza dell’apparato statale nel sostenere che la toponomastica esistente abbia un valore storico-culturale tale da giustificare la sua conservazione; infine, la conferma di questa posizione da parte del TAR Sardegna, che pone una pietra di fatto sulla legittimità di quel diniego.
Nella conversazione pubblica e nell’interpretazione amministrativa, queste posizioni sono spesso presentate come se la tutela storica e culturale si sovrapponesse automaticamente a un dovere normativo, come se fosse “la legge” a vietare qualsiasi modifica a riferimenti culturali del passato. Ma proprio qui si situa il nodo concettuale che vogliamo indagare: non è la legge a imporre un contenuto particolare di memoria nei luoghi pubblici, e nemmeno esiste nel nostro ordinamento una regola che vieti la sostituzione di nomi celebrativi ottocenteschi e novecenteschi solo perché evocano personaggi o periodi del passato. Al massimo esiste, nella normativa vigente, una procedura amministrativa da osservare, ma procedura non equivale a contenuto del significato storico o identitario attribuito ai toponimi.
In altre parole, se da un lato il quadro normativo prescrive come si modifica una denominazione, dall’altro non prescrive cosa deve essere tutelato simbolicamente o quale narrazione storica debba prevalere. L’equazione tra “memoria storica” e “non modificabilità della toponomastica” è un’interpretazione culturale, non una deduzione automatica da un testo normativo. Questo è un punto fondamentale se vogliamo uscire dalla retorica e muoverci nel campo di un’analisi condivisibile e fondata su criteri giuridici e concettuali chiari, non su gerarchie di valore imposte acriticamente.
Il quadro giuridico di riferimento
Per comprendere fino in fondo la portata delle motivazioni addotte nei casi di Bonorva e, come vedremo, di Ilbono, è necessario richiamare brevemente la cornice giuridica di riferimento, non per farne un feticcio normativo, ma per chiarire ciò che la legge effettivamente dice – e soprattutto ciò che non dice.
La disciplina della toponomastica in Italia è ancora oggi fondata sul Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1158, recante l’“Ordinamento della toponomastica e della odonomastica”. Si tratta di una norma emanata in pieno contesto monarchico, pre-costituzionale e centralistico, mai oggetto di una riforma organica dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Questo dato storico-giuridico non è neutro, ma va assunto come sfondo interpretativo.
Il decreto non attribuisce ai Comuni un potere pienamente autonomo in materia, ma prevede una procedura articolata in cui la deliberazione comunale è sottoposta all’autorizzazione prefettizia. In particolare, l’articolo 1 stabilisce che “nessuna denominazione di strade o piazze pubbliche può essere adottata o mutata senza l’autorizzazione del Prefetto”, mentre l’articolo 2 disciplina il caso specifico delle intitolazioni a persone, richiedendo un intervallo temporale minimo dalla morte, salvo deroghe motivate. È importante sottolineare che nessuna disposizione del decreto introduce un principio di intangibilità delle denominazioni esistenti, né distingue tra toponimi “ordinari” e toponimi “storicamente sensibili” in base al loro contenuto simbolico.
Il fulcro del decreto è dunque procedurale, non sostanziale. La norma stabilisce chi decide e come si decide, ma non cosa debba essere conservato in nome della storia o dell’identità nazionale. Non vi è alcun riferimento alla tutela della memoria monarchica, risorgimentale o dinastica, né alla necessità di preservare “reticoli celebrativi” come beni di per sé meritevoli di protezione.
Proprio per questo, quando nelle motivazioni amministrative si fa riferimento alla toponomastica come “testimonianza del percorso di formazione della Nazione” o come elemento costitutivo di un “pantheon nazionale”, si compie un salto concettuale che non discende direttamente dal testo normativo, ma da una sua interpretazione estensiva, culturalmente orientata. È qui che entra in gioco la discrezionalità amministrativa, e con essa il tema dei suoi limiti.
Nel nostro ordinamento, la discrezionalità non è arbitrio. Anche quando l’amministrazione gode di un margine valutativo ampio, essa resta vincolata a criteri consolidati: la pertinenza della motivazione rispetto al fine del potere esercitato, la ragionevolezza della scelta, la proporzionalità tra mezzo e fine, nonché l’obbligo di una comparazione effettiva degli interessi pubblici coinvolti. Nel caso della toponomastica, ciò significa che l’interesse alla conservazione di una denominazione esistente dovrebbe essere messo a confronto, in modo esplicito e argomentato, con l’interesse – anch’esso pubblico – espresso da un Consiglio comunale che intende valorizzare una figura locale ritenuta meritevole di memoria civica.
Il richiamo frequente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) non colma questo vuoto. Il Codice tutela beni materiali e immateriali in quanto portatori di valore culturale riconosciuto attraverso procedimenti tipizzati (dichiarazioni di interesse culturale, vincoli, catalogazioni). La denominazione di una strada novecentesca, per quanto evocativa, non è automaticamente un bene culturale ai sensi del Codice, né può esserlo per semplice affermazione motivazionale, senza un formale riconoscimento e senza un’istruttoria coerente con le categorie previste dalla legge.
Da questo punto di vista, l’argomento secondo cui l’amministrazione “si limita ad applicare la legge” appare riduttivo. La legge fornisce un quadro procedurale e attribuisce un potere autorizzativo; non impone un contenuto simbolico obbligato alla toponomastica, né obbliga a conservare specifiche narrazioni storiche nello spazio pubblico. Quando ciò avviene, siamo di fronte non a una mera applicazione automatica della norma, ma a una scelta interpretativa che andrebbe riconosciuta come tale e, proprio per questo, sottoposta a un più stringente scrutinio di ragionevolezza e legittimità.
È su questo crinale, sottile ma decisivo, che si colloca la questione: non tra legalità e illegalità, bensì tra uso legittimo della discrezionalità e sua trasformazione in strumento di cristallizzazione simbolica, in assenza di un chiaro fondamento normativo. Ed è qui che il discorso giuridico incontra, inevitabilmente, il tema della memoria, dell’identità e del potere di definire il significato dei luoghi.
La struttura ricorrente delle motivazioni soprintendentizie
È a questo punto che il discorso giuridico incontra la sua zona più problematica, quella in cui la motivazione amministrativa smette di essere un mero esercizio di applicazione normativa e diventa, consapevolmente o meno, costruzione di una narrazione storica dotata di forza prescrittiva. I casi di Bonorva e di Ilbono sono particolarmente istruttivi perché consentono di osservare con chiarezza la struttura ricorrente di questo tipo di motivazioni, al di là delle differenze locali.
Questa impostazione emerge con particolare chiarezza nella motivazione della sentenza del TAR Sardegna n. 919/2025, laddove il giudice afferma testualmente che “la cancellazione della via intitolata alla Regina Margherita andrebbe pertanto a eliminare sia la memoria di un ben preciso assetto urbanistico storico del Comune di Bonorva, sia la memoria di un personaggio non irrilevante per la storia d’Italia e della Sardegna, isola dal 1720 direttamente legata alla dinastia sabauda, fino a dar nome al regno” (TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 919/2025, § 6.3). Il passaggio è rilevante non tanto per l’esito cui perviene, quanto per il criterio utilizzato: la “memoria” viene assunta come valore da preservare in quanto tale, e il riferimento alla dinastia sabauda diventa un elemento argomentativo legittimante della decisione amministrativa. In questo modo, una determinata lettura della storia – per quanto fondata sul piano fattuale – viene elevata a parametro di giudizio amministrativo, senza che ciò sia espressamente richiesto da alcuna norma positiva.
Nel parere espresso dalla Soprintendenza nel procedimento avviato dal Comune di Ilbono per la sostituzione della denominazione “via Principessa Iolanda” con l’intitolazione a Orlando Piroddi, cittadino del luogo, la motivazione negativa non si fonda su un vincolo giuridico puntuale, né sull’esistenza di un bene culturale formalmente riconosciuto. Al contrario, essa si articola attorno a una serie di passaggi argomentativi che meritano attenzione. La via in questione viene collocata all’interno del centro storico e descritta come parte di un reticolo viario “coerentemente dedicato ai Savoia e a personaggi e luoghi simbolo del Risorgimento italiano”. Questo reticolo viene poi interpretato come testimonianza del processo di formazione della Nazione tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, fondato – si legge – sulla comune intitolazione delle vie cittadine a ciò che allora veniva considerato fondativo dell’identità nazionale.
È significativo notare come, nella stessa sentenza, il giudice riconosca espressamente che la disciplina della materia non impone esiti vincolati. Il TAR richiama infatti l’art. 1 del R.D. 10 maggio 1923, n. 1158, sottolineando che esso attribuisce all’amministrazione “un’ampia discrezionalità nell’approvare o meno la modifica della denominazione di una via” (sent. n. 919/2025, § 6.3). Questo passaggio conferma un punto centrale: non esiste, nell’ordinamento vigente, un obbligo giuridico di conservazione delle intitolazioni monarchiche o risorgimentali. L’esito del procedimento dipende da come la discrezionalità viene esercitata e motivata, non da un vincolo normativo sostanziale. Proprio per questo, la discrezionalità non può sottrarsi a un’analisi critica dei criteri utilizzati per orientarla.
Il passaggio successivo è decisivo: questa configurazione toponomastica viene presentata come una sorta di “pantheon nazionale”, nel quale trovano posto anche alcune figure locali dell’Ottocento sardo, richiamate come prova di un equilibrio già raggiunto tra dimensione nazionale e riconoscimento delle élite locali. Su questa base, la cancellazione dell’intitolazione monarchica viene qualificata come una “lesione della memoria patria”, formula che compare con notevole regolarità in questo tipo di atti. Qui la motivazione amministrativa utilizza implicitamente una concezione della memoria come patrimonio unitario e stabilizzato, più vicina a una logica di conservazione che a una logica di interpretazione (Halbwachs, 1950/1997; Assmann, 1992).
È difficile non cogliere, in questo impianto, uno slittamento significativo. L’amministrazione non si limita a valutare se la procedura sia stata correttamente seguita o se sussistano impedimenti giuridici oggettivi al cambio di denominazione; essa attribuisce valore normativo a una specifica lettura della storia, trasformando un assetto toponomastico storicamente determinato – e politicamente originato – in un criterio vincolante per le scelte odierne della comunità locale. In termini teorici, siamo di fronte a ciò che la letteratura sui lieux de mémoire ha descritto come il passaggio dalla memoria come processo sociale alla memoria come dispositivo istituzionale (Nora, 1984; Nora, 1997).
Il caso di Bonorva, così come emerge dalle motivazioni riportate e dalle ricostruzioni giornalistiche, segue una traiettoria del tutto analoga. Anche qui la permanenza del nome “Regina Margherita” viene giustificata richiamando la necessità di conservare la memoria di un assetto storico e di una figura ritenuta “non irrilevante” per la storia d’Italia e della Sardegna, in quanto legata alla dinastia sabauda che dal 1720 avrebbe segnato il destino istituzionale dell’isola. Ancora una volta, il riferimento non è a un vincolo giuridico tipizzato, ma a una lettura storica assunta come criterio di decisione amministrativa, secondo una logica che la geografia critica definirebbe come state-centered commemorative practice (Azaryahu, 1996; Azaryahu, 2011).
Il punto critico non sta nel riconoscere che la toponomastica sia un documento storico – affermazione difficilmente contestabile – ma nel passaggio ulteriore, e tutt’altro che scontato, che trasforma questa constatazione in un obbligo di conservazione simbolica. Qui la motivazione amministrativa opera una vera e propria conversione: la storia, che per sua natura è oggetto di studio, interpretazione e discussione, viene elevata a fondamento di una scelta vincolante nel presente, sottraendola al confronto democratico e alla possibilità di una rinegoziazione dei significati. La letteratura sulla critical toponymy ha ampiamente mostrato come i nomi delle strade siano strumenti di potere simbolico e di costruzione identitaria, non semplici residui neutrali del passato (Berg & Vuolteenaho, 2009; Rose-Redwood, Alderman & Azaryahu, 2010).
È in questo senso che si può parlare, senza forzature ideologiche, di una vera e propria narrazione amministrativa della memoria. Una narrazione che seleziona alcuni elementi del passato – la monarchia sabauda, il Risorgimento, l’idea di una costruzione nazionale unitaria – e li assume come orizzonte di legittimità per le decisioni odierne, senza interrogarsi sul carattere storicamente situato e politicamente orientato di quelle stesse scelte toponomastiche. Come osservano Ashworth e Graham, il patrimonio non è mai un dato oggettivo, ma il risultato di processi selettivi e conflittuali di attribuzione di valore (Ashworth & Graham, 2005; Ashworth, Graham & Tunbridge, 2007).
Trattare la toponomastica come se fosse un reperto museale da preservare nella sua interezza significa ignorare questa dimensione processuale e trasformare una scelta storicamente contingente in un dogma amministrativo. In termini di heritage studies, si potrebbe parlare di una forma di “heritage dissonante” neutralizzato, in cui il conflitto interpretativo viene risolto non attraverso il dibattito pubblico, ma mediante l’imposizione di una lettura istituzionale unica (Tunbridge & Ashworth, 1996).
Il risultato è una tutela che finisce per essere autoreferenziale: ciò che deve essere conservato non è tanto la pluralità delle memorie, quanto una specifica versione della storia nazionale, assunta come neutra e indiscutibile. Ed è proprio questo passaggio, più che il richiamo esplicito alla monarchia o al Risorgimento, a sollevare interrogativi profondi sulla legittimità e sull’opportunità di simili motivazioni in un contesto repubblicano e democratico, nel quale la memoria dovrebbe essere oggetto di interpretazione critica e non di cristallizzazione simbolica (Assmann, 2011).
Le contro argomentazioni
La sentenza offre, paradossalmente, gli elementi per costruire la contro-argomentazione. Il TAR, infatti, non afferma mai che la modifica della denominazione fosse vietata dalla legge, ma si limita a ritenere non irragionevole l’interpretazione adottata dalla Soprintendenza, valorizzando l’ampia discrezionalità amministrativa e l’istruttoria svolta. Ciò significa che il giudice non consacra un principio di intangibilità della toponomastica storicizzata, ma legittima una specifica opzione interpretativa tra più possibili. In altri termini, la sentenza non chiude il problema: lo rende esplicito. A questo punto diventa possibile affrontare il nodo forse più delicato dell’intera vicenda: la contro-argomentazione. Non per sostenere che le decisioni assunte siano illegittime in senso stretto, ma per mostrare che esse non erano affatto obbligate e che un esito diverso sarebbe stato pienamente compatibile con il quadro normativo vigente. È una distinzione importante, perché consente di spostare il dibattito dal piano della contrapposizione ideologica a quello, più fecondo, della qualità dell’azione amministrativa.
Nel diritto amministrativo italiano la discrezionalità è sempre una discrezionalità “vincolata da criteri”, e non un potere libero. Anche quando l’amministrazione è chiamata a valutare interessi complessi e a operare scelte di merito, essa resta soggetta ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza della motivazione e, soprattutto, comparazione effettiva degli interessi pubblici coinvolti (Giannini, 1993; Cassese, 2003). È su questo terreno che la motivazione soprintendentizia e la successiva conferma giurisdizionale appaiono discutibili, non perché “sbagliate”, ma perché monodimensionali.
Nel caso di Bonorva, così come in quello di Ilbono, l’interesse pubblico alla conservazione della toponomastica esistente viene assunto come prevalente in via quasi automatica, in quanto ritenuto portatore di una memoria storica nazionale. Ciò che manca, o appare comunque marginale, è una vera e propria comparazione con l’interesse pubblico concorrente espresso dal Consiglio comunale: la valorizzazione di una figura locale, ritenuta significativa per la comunità, attraverso un atto deliberato e formalmente legittimo. Eppure, nella logica dell’ordinamento repubblicano, anche questo è un interesse pubblico, non un capriccio politico o un gesto simbolico privo di rilevanza giuridica (artt. 5 e 114 Cost.).
Una contro-argomentazione giuridicamente solida avrebbe potuto muoversi in modo diverso. Avrebbe potuto, ad esempio, riconoscere che la toponomastica storica costituisce una fonte di conoscenza del passato, senza per questo trasformarla in un vincolo assoluto alla modificazione. Avrebbe potuto distinguere tra la documentazione storica, che resta accessibile e studiabile indipendentemente dal nome di una via, e la celebrazione simbolica nello spazio pubblico, che è per definizione espressione di una scelta attuale e quindi rinegoziabile nel tempo (Nora, 1984; Assmann, 2011).
Dal punto di vista strettamente amministrativistico, un simile approccio avrebbe consentito di evitare alcune delle figure sintomatiche di eccesso di potere che la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo individuato: il difetto di istruttoria, quando non vengono esplorate soluzioni alternative; la sproporzione, quando il sacrificio imposto all’autonomia comunale appare eccessivo rispetto al beneficio tutelato; e, in casi più estremi, lo sviamento, qualora il potere venga utilizzato per perseguire finalità di conservazione simbolica non esplicitamente previste dalla norma attributiva (Sandulli, 2014; Clarich, 2019).
È proprio in questo spazio di discrezionalità che si colloca la questione culturale e politica, nel senso più alto del termine. Quando l’amministrazione afferma di “riconoscere particolare tutela alla rappresentazione della famiglia reale sabauda nella toponomastica stradale” (TAR Sardegna, sent. n. 919/2025, § 6.3), essa non si limita a valutare un dato tecnico, ma assume una determinata rappresentazione simbolica come meritevole di conservazione prioritaria. Il problema, allora, non è la legittimità formale di tale scelta, bensì la sua pretesa neutralità: una rappresentazione storica diventa criterio amministrativo senza essere sottoposta a un confronto esplicito con altri interessi pubblici, altre memorie e altre narrazioni possibili.
È importante notare che una soluzione diversa non avrebbe comportato alcuna “cancellazione della storia”. La storia della presenza sabauda in Sardegna, del Risorgimento e del processo di nation-building resta intatta nei libri, negli archivi, nei musei, nei centri di documentazione e, se lo si ritiene opportuno, anche in specifici luoghi della memoria. Ciò che sarebbe cambiato è esclusivamente il registro simbolico adottato nello spazio urbano, ossia il modo in cui una comunità sceglie di rappresentare sé stessa nel presente. La letteratura sui processi di heritage governance ha mostrato come questa distinzione sia cruciale per evitare che la tutela si trasformi in congelamento e che la memoria diventi uno strumento di esclusione piuttosto che di dialogo (Ashworth, Graham & Tunbridge, 2007; Kavaratzis & Hatch, 2013).
In questa prospettiva, il punto non è se la monarchia sabauda abbia avuto un ruolo nella storia dell’isola – fatto storicamente incontestabile – ma se tale ruolo debba necessariamente tradursi in una permanenza celebrativa obbligata nella toponomastica contemporanea, anche contro una decisione democratica locale. Dal punto di vista costituzionale, non esiste alcun principio che imponga una simile continuità simbolica tra Stato monarchico e Repubblica; al contrario, l’ordinamento repubblicano si fonda sul pluralismo delle interpretazioni storiche e sulla possibilità di rinegoziare i simboli collettivi nel tempo.
La contro-argomentazione, dunque, non nega la legittimità formale delle decisioni assunte, ma ne mette in discussione l’inevitabilità. Essa mostra che la discrezionalità amministrativa avrebbe potuto essere esercitata in modo diverso, riconoscendo pari dignità agli interessi in gioco e restituendo alla comunità locale un margine più ampio di autodeterminazione simbolica. È proprio questa possibilità mancata che rende il caso Bonorva – e quelli analoghi – un terreno fecondo di riflessione non solo giuridica, ma anche culturale e politica, nel senso più alto del termine.
Alcune conclusioni e indicazioni programmatiche di tipo culturale-politico
Chiudere questo ragionamento significa, inevitabilmente, spostare lo sguardo oltre il caso specifico, perché Bonorva – come Ilbono e altri contesti analoghi – non è il problema, ma il sintomo. Ridurre la questione a una disputa su una targa stradale significherebbe fraintendere la posta in gioco: ciò che è in discussione è il governo simbolico dei territori e il rapporto tra istituzioni, comunità locali e costruzione del significato dei luoghi.
La toponomastica, come mostrano ormai con chiarezza non solo gli studi storici e giuridici, ma anche quelli di area manageriale e territoriale, non è un elemento neutro dell’arredo urbano. Essa contribuisce alla definizione dell’identità percepita di un luogo, orienta le narrazioni dominanti e incide sui processi di riconoscimento interno ed esterno del territorio. In questa prospettiva, i nomi delle strade fanno parte a pieno titolo di ciò che il marketing territoriale definisce symbolic resources: risorse immateriali attraverso cui un territorio costruisce e comunica sé stesso (Ashworth & Kavaratzis, 2009; Kavaratzis, 2012).
Bloccare aprioristicamente la possibilità di rinegoziare questi simboli significa impedire ai territori di attivare processi di place making consapevole, riducendo l’identità locale a un’eredità amministrata dall’alto e non a un progetto condiviso. La letteratura sulla governance territoriale insiste da tempo su questo punto: le politiche efficaci non sono quelle che congelano il passato, ma quelle che sanno mettere in relazione memoria, visione e partecipazione, trasformando il patrimonio – materiale e immateriale – in una piattaforma di dialogo tra attori diversi (Healey, 1997; Rhodes, 1997; Ansell & Gash, 2008).
Da questo punto di vista, il problema della procedura toponomastica italiana appare in tutta la sua anacronicità. Una norma del 1923, concepita in un contesto monarchico e centralistico, continua a produrre effetti profondi sulla capacità delle comunità locali di decidere come rappresentarsi simbolicamente nel presente. Il coinvolgimento delle Soprintendenze, spesso fondato più su prassi che su obblighi normativi stringenti, finisce per rafforzare una logica top-down, nella quale la partecipazione popolare e la deliberazione democratica locale risultano strutturalmente subordinate a un’interpretazione “autorizzata” della storia.
Eppure, proprio la ricerca più recente in ambito di politiche pubbliche e di management dei territori mostra come i processi partecipativi – quando autentici e non meramente consultivi – producano decisioni più robuste, più legittimate e più capaci di reggere nel tempo (Fung, 2006; Ostrom, 2010). Applicato alla toponomastica, ciò significherebbe riconoscere che il significato dei luoghi non può essere stabilito una volta per tutte, né imposto da un unico centro interpretativo, ma deve poter emergere da un confronto aperto tra istituzioni, comunità e saperi diversi.
È qui che la questione assume un carattere apertamente politico, nel senso più alto e meno ideologico del termine. Non si tratta di essere “contro” la monarchia o “contro” la storia nazionale, ma di chiedersi se sia compatibile con un ordinamento repubblicano e pluralista l’idea che alcune narrazioni storiche debbano godere di una protezione simbolica privilegiata, sottratta al dibattito democratico. La Repubblica, per sua natura, non vive di simboli ereditati, ma di simboli continuamente reinterpretati.
In questo quadro, la richiesta di rivedere o superare l’attuale procedura non appare come un gesto di rottura, bensì come un’esigenza di aggiornamento istituzionale. Ripensare il rapporto tra Stato, autonomie locali e memoria pubblica significherebbe allineare la disciplina della toponomastica a principi ormai consolidati in altri ambiti: governance multilivello, co-creazione di valore territoriale, partecipazione informata dei cittadini, responsabilità interpretativa delle istituzioni (Vargo & Lusch, 2008; Healey, 2006).
Il caso Bonorva mostra dunque come una procedura apparentemente neutra possa trasformarsi in uno strumento di cristallizzazione simbolica, capace di incidere profondamente sulla capacità dei territori di autorappresentarsi. In gioco non vi è la rimozione di una targa, ma la possibilità per una comunità di esercitare una forma di sovranità simbolica coerente con i principi della Repubblica, con le logiche della governance territoriale contemporanea e con le pratiche di partecipazione democratica. Continuare a trattare la toponomastica come un residuo da amministrare significa rinunciare a considerarla per ciò che è: un’infrastruttura culturale e relazionale, attraverso cui si co-crea valore territoriale, identità e senso di appartenenza. Ed è su questo terreno, non su quello delle contrapposizioni ideologiche, che la discussione dovrebbe finalmente aprirsi.
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